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METODOLOGIE A CONFRONTO

Come già anticipato nella pagina “il Rent To Buy Azienda”, il metodo trova la sua espansione nei paesi anglosassoni e Spagna con nomi diversi, ma tutti per indicare un accordo tra le parti “Rent To Buy”.
In Italia tra gli anni 50 e 60 lo stesso concetto di accordo tra le parti veniva applicato sotto il nome di “affitto a riscatto”, nome che però non deve essere confuso con il “Rent To Buy Azienda”; L’affitto a riscatto è nato per soddisfare l’esigenza dei ceti  bassi di possedere un’abitazione, dove la stessa veniva concessa in affitto, per poi, dopo un periodo simile a quello di un mutuo ipotecario appunto, riscattarla; praticamente un leasing.
Diverso invece è il principio del “Rent To Buy Azienda”, dove lo stesso serve a consentire al prossimo proprietario nella durata circa di 3 anni bloccando il prezzo, di ottenere quei parametri che il sistema bancario chiede per concedere un finanziamento a soggetto sicuro, oppure quando l’attività commerciale lo permette, di capitalizzare ulteriore liquidità al fine di rogitare senza l’intervento di un istituto bancario.  Nell’affitto a riscatto, il venditore si sostituisce alla banca, nel “Rent To Buy Aziende” il venditore permette al prossimo proprietario di formarsi dal punto di vista bancario.
Ci sono altre formule che vengono proposte partendo dallo stesso concetto di permettere alle persone di acquistare un’azienda dilazionando il prezzo, senza però trovare tutte le sicurezze che il “Rent To Buy Azienda” trasferisce proprio per la sua contrattualistica.
Esse per esempio, vendita con riservato dominio e contratto d’affitto d’azienda con opzione d’acquisto, obbligano la persona da subito all’impatto fiscale; nel caso della vendita con riservato dominio versando subito tutte le imposte anche se, di fatto, non è avvenuto il reale trasferimento, che, in caso di difficoltà, porta l’acquirente alla perdita delle somme versate e la perdita dell’azienda. Nel caso dell’affitto d’azienda con opzione d’acquisto invece, l’acquirente verserà un affitto, perdendo totalmente quanto versato, e in caso di acquisto versando il prezzo per intero. La cosa più grave si verifica in caso di fallimento del venditore, esponendo l’acquirente alla perdita di quanto versato e alla perdita dell’azienda. Il venditore con questo contratto non ha nessuna certezza che l’affare si concluda, ma solo l’attesa di percepire quanto spettante come affitti nella speranza che possa un domani scaturire in un acquisto.
Nel contratto “affitto a riscatto” viene meno anche lo storico creditizio, e l’acquirente non creando quell’accantonamento di cui ha bisogno, non potrà dimostrare alla banca il suo capitale iniziale.
Il “Rent To Buy Azienda” invece crea tutti gli equilibri che il sistema bancario richiede costruendo circa il 50% di accantonamento tramite i versamenti iniziali e mensili, rimanendo all’istituto di credito eventualmente la parte mancante.
La garanzia del “Rent To Buy Azienda” sta nella mia contrattualistica, l’insieme di due contratti tipici, contratto di compravendita preliminare e contratto d’affitto d’azienda, contratti regolamentati dal nostro codice civile collegati tra loro e registrati dal notaio. Contrattualistica che non ha nessun impatto fiscale prima del rogito e cedibile ad un terzo soggetto subentrante, permettendo all’acquirente in caso di necessità di interrompere il programma di acquisto recuperando quanto accantonato fino a quel momento.